Normativa monopattini elettrici 2026: requisiti per circolare, obblighi e sanzioni
Potenza, requisiti tecnici, obblighi per la circolazione e sanzioni, con i riferimenti di legge.
In breve
- Possono circolare su strade e aree aperte al pubblico solo i monopattini con motore elettrico di potenza nominale continua fino a 0,50 kW, senza posti a sedere e con le dotazioni previste.
- Oltre 0,50 kW il mezzo non è ammesso alla circolazione su strade e aree aperte al pubblico: la circolazione su strada pubblica è punita con una sanzione da 200 a 800 euro.
- Oltre 1 kW, o con motore termico, alla sanzione si aggiunge la confisca del mezzo.
- Dal 17 maggio 2026 è obbligatorio il contrassegno identificativo; dal 16 luglio 2026 l'assicurazione RCA.
I requisiti per circolare
La disciplina dei monopattini elettrici è contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, modificata dalla legge 25 novembre 2024, n. 177, e nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 agosto 2022 sulla normativa tecnica. Per le caratteristiche tecnico-costruttive il comma 75, lett. a), rinvia al decreto. Un monopattino può circolare su strade e aree aperte al pubblico se possiede tutti i requisiti che seguono.
| Requisito | Che cosa prevede la norma | Fonte |
|---|---|---|
| Potenza | Motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW | L. 160/2019, c. 75, lett. c); decreto, art. 2 |
| Motori | Un solo motore elettrico | Decreto, art. 1 |
| Posti a sedere | Nessuno | L. 160/2019, c. 75, lett. b); decreto, art. 1 |
| Regolatore di velocità | Configurabile a 20 km/h e a 6 km/h per le aree pedonali | L. 160/2019, c. 75, lett. e); decreto, art. 2 |
| Freni | Su entrambe le ruote, indipendenti per ciascun asse | L. 160/2019, c. 75-bis; decreto, art. 3 |
| Indicatori di svolta | Luminosi | L. 160/2019, c. 75-bis; decreto, art. 4 |
| Segnalatore acustico | Obbligatorio | L. 160/2019, c. 75, lett. d); decreto, art. 4 |
| Luci | Anteriore bianca o gialla, posteriore rossa; catadiottri rossi posteriori e gialli laterali | Decreto, art. 4 |
| Ruote | Diametro minimo di 203,2 mm (8 pollici) | Decreto, art. 2 |
| Massa | In ordine di marcia, escluse le batterie, non superiore a 40 kg | Decreto, art. 2 |
| Marcatura | CE, secondo la direttiva 2006/42/CE | L. 160/2019, c. 75, lett. f); decreto, art. 2 |
Il decreto si applica ai monopattini nuovi commercializzati in Italia dal 30 settembre 2022. Quelli già in circolazione a quella data dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2024 con indicatori luminosi di svolta e freno su entrambe le ruote (comma 75-bis; decreto, art. 5).
Le tre fasce di potenza
Dalla potenza del motore dipendono due cose: se il mezzo possa circolare su strade e aree aperte al pubblico e quale sanzione si applichi alla circolazione su strada pubblica con un mezzo privo dei requisiti.
| Potenza nominale continua | Ammesso alla circolazione su strade e aree aperte al pubblico | Sanzione per la circolazione su strada pubblica | Fonte |
|---|---|---|---|
| Fino a 0,50 kW | Sì, se possiede tutti i requisiti | Nessuna sanzione per la potenza | c. 75 |
| Oltre 0,50 kW e fino a 1 kW | No | Sanzione amministrativa da 200 a 800 euro | c. 75-quater, c. 75-undevicies |
| Oltre 1 kW, o motore termico | No | Sanzione da 200 a 800 euro e confisca del mezzo | c. 75-vicies |
La stessa sanzione da 200 a 800 euro si applica alla circolazione su strada pubblica con un mezzo privo di un altro dei requisiti, per esempio senza indicatori di svolta. La confisca è prevista per il motore termico e per la potenza nominale continua superiore a 1 kW: conta il valore riportato nella dichiarazione di conformità.
Potenza nominale continua e potenza di picco
Il limite di legge riguarda la potenza nominale continua, cioè quella che il motore può erogare in modo continuativo. I picchi di breve durata non rilevano. Le schede commerciali riportano spesso un solo valore senza precisare di quale potenza si tratti: fa fede il dato della targhetta del mezzo e della dichiarazione di conformità.
Nelle schede di questo sito la fascia di ogni modello KEPOW è assegnata in base alla potenza nominale del motore.
Velocità
La legge non fissa una velocità massima costruttiva. Richiede un regolatore di velocità configurabile sui limiti di circolazione: 20 km/h, e 6 km/h nelle aree pedonali (comma 75, lett. e). In circolazione questi limiti non possono essere superati (comma 75-quaterdecies).
Sedile
Il monopattino non ha posti a sedere (comma 75, lett. b). Un mezzo dotato di sedile non possiede i requisiti e non è ammesso alla circolazione su strade e aree aperte al pubblico come monopattino: la circolazione su strada pubblica è punita con la sanzione da 200 a 800 euro. I monopattini KEPOW non hanno sedile.
Se il sedile supera i 54 cm di altezza (punto R oltre 540 mm), il mezzo rientra nel regolamento (UE) n. 168/2013 sui veicoli di categoria L ed è equiparato a ciclomotore o motociclo, secondo la potenza: segue le regole di quei veicoli, a partire dall'omologazione (regolamento (UE) n. 168/2013, art. 2, par. 2, lett. j) e k); circolare del Ministero dell'interno 20 dicembre 2024).
I principali obblighi per la circolazione
- Casco protettivo conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080, per tutti i conducenti a qualsiasi età (c. 75-novies).
- Contrassegno identificativo adesivo, plastificato e non rimovibile: obbligo applicabile dal 17 maggio 2026 (c. 75-vicies quater; decreto direttoriale 6 marzo 2026).
- Assicurazione RCA: obbligo operativo dal 16 luglio 2026 (c. 75-vicies quinquies; circolare del Ministero dell'interno 27 aprile 2026).
- Circolazione solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h (c. 75-terdecies); divieto di circolare sui marciapiedi (c. 75-undecies).
- Limite di 20 km/h, 6 km/h nelle aree pedonali (c. 75-quaterdecies).
La circolazione senza contrassegno o senza assicurazione è punita con una sanzione da 100 a 400 euro (comma 75-undevicies).
Fonti
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 75 a 75-vicies quinquies, Normattiva
- Legge 25 novembre 2024, n. 177, art. 14 (G.U. n. 280 del 29 novembre 2024), Gazzetta Ufficiale
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 agosto 2022, «Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica» (G.U. n. 202 del 30 agosto 2022), Gazzetta Ufficiale
- Decreto direttoriale 6 marzo 2026 sul contrassegno identificativo dei monopattini (Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2026)
- Ministero dell'interno, circolari 20 dicembre 2024 (con scheda illustrativa sui monopattini) e 27 aprile 2026 (contrassegno e assicurazione)
- Regolamento (UE) n. 168/2013, art. 2, par. 2, lett. j) e k), EUR-Lex
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